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Parere del Sil Confesercenti sui Bandi dei Comuni per l’assegnazione testi scolastici della scuola primaria

libri_primaria_smlContestazione scritta ai Comuni della Regione Lombardia che malgrado la Legge Regionale 14/2016 hanno deciso di indire gara d’appalto per la fornitura dei libri

Come è noto, l’art. 34, comma 2, della Costituzione recita: “L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.
In applicazione di tale principio costituzionale, l’art. 1 della Legge 10 agosto 1964, n. 719, che disciplina la “Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari”, e la cui permanenza è stata ritenuta indispensabile dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso Decreto, ha stabilito che:

– i libri di testo sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari, sia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;

– con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro per l’Industria e per il Commercio, è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi;

– per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della Pubblica Istruzione sul prezzo di copertina sarà praticato uno sconto.

L’art. 156 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”,
ribadisce e precisa che “agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai Comuni, secondo modalità stabilite dalla Legge regionale (…)”.
Fra le altre, la Regione Lombardia, con la Legge di semplificazione n. 14, del 26 maggio 2016, ha inserito nella Legge regionale n. 19/2007 l’art. 8-ter, che così dispone: “In attuazione di quanto previsto dall’art. 156, comma 1, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e dall’articolo 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, i Comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse”.
Orbene, alla luce della suesposta normativa, appare errata ed in ipotesi illegittima la scelta di alcuni Comuni lombardi, che – ritenendo che nell’adempiere all’obbligo di fornitura dei libri di testo alle famiglie si debba procedere mediante selezioni che soggiacciono alla disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, attuativo delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, con il quale si è provveduto al riordino della disciplina della materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – hanno deciso di aggiudicare l’appalto per la fornitura dei libri ad un’unica ditta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n.50/2016.
In proposito, val la pena richiamare il parere della Direzione Generale Organizzazione e Risorse – Settore Contratti, della Regione Toscana, del 2011, in risposta a quesiti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, laddove afferma che (in una situazione analoga a quella che si verifica in Lombardia) “la cedola libraria è da considerarsi come un buono che il cittadino può spendere dove meglio crede per l’acquisto dei libri di testo per la scuola dell’obbligo, non sussistendo concorrenza tra le librerie circa il prezzo di questo genere di libri, che è il medesimo ovunque”. “Non ci sono i presupposti giuridici perché tale fattispecie di spesa della Pubblica Amministrazione venga ricompresa nella categoria degli appalti rivolti ad operatori economici che operano in regime di concorrenza. Posto che si tratta di un contributo e che non si può configurare la fattispecie dell’appalto, i pagamenti che ne derivano sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.
La concorrenza tra le librerie, che non è – come si è detto – in alcun modo contemplata dalle norme in essere, viene invece istituita arbitrariamente da quei Comuni che ritengono, a nostro avviso sbagliando, che le finalità della semplificazione cui tende la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, possono essere più efficacemente perseguite mediante l’acquisto unitario dei beni in questione, con una centralizzazione nell’acquisto che risponderebbe, sempre secondo la logica dei Comuni medesimi, sia ad esigenze di semplificazione che di economicità dell’azione amministrativa.
In realtà, così agendo, i Comuni:

1. pongono in essere una lesione dell’interesse legittimo delle librerie a veder applicare correttamente la Legge regionale lombarda, laddove dispone che i Comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse, oltre a rendersi responsabili dei mancati guadagni dovuti all’impedimento frapposto alla vendita dei libri scolastici da parte degli esercizi non risultati vincitori delle selezioni;

2. creano un disagio sociale alle famiglie quanto più le procedure si chiudono in tempi lunghi, al limite vicini all’inizio dell’anno scolastico, oltre a caricare il lavoro di fornitura su un’unica libreria, con disagi e disservizi per l’utenza.

La scelta posta in essere da alcuni Comuni, seppur motivata dall’insufficienza degli stanziamenti statali, che non coprono l’intera spesa affrontata dall’Ente locale, è comunque in contrasto con quanto deciso dalla Regione, che, nell’approvare la Legge n. 14/ 2016, inserendo nella Legge regionale n. 19/2007 l’art. 8-ter, ha inteso contemperare l’obbligo per il Comune di fornire gratuitamente i libri di testo delle scuole primarie con la garanzia della libera scelta del fornitore da parte delle famiglie, considerata comunque un interesse pubblico da curare.