Si passa dal 31 ottobre all’8 novembre alle ore 13:00, sempre esclusivamente attraverso l’apposito portale
A comunicarlo un avviso pubblicato sul sito della direzione generale Biblioteche e Diritto d’autore del ministero della Cultura.
“Anche per l’anno in corso – riporta l’avviso – nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande). Gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data indicata”.
La cronologia di presentazione delle domande non rappresenta alcuna priorità rispetto all’attribuzione del contributo
Misura del bonus
“Il credito d’imposta – spiega FiscoOggi, il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate – è parametrato, per ogni singolo punto vendita e con riferimento agli importi dovuti nell’anno precedente a quello per cui si chiede il bonus, ai seguenti tributi locali:
- Imu;
- Tasi;
- Tari;
- imposta sulla pubblicità;
- tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
- spese per locazione, al netto Iva;
- mutuo;
- contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.
A chi è riservata la misura
L’accesso al credito d’imposta – continua il giornale on line delle Entrate – è riservato agli esercenti con:
- sede legale nello Spazio economico europeo;
- residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia con riferimento all’attività commerciale agevolata;
- classificazione Ateco principale 47.61 (libri nuovi) o 47.79.1 (libri usati), come risultante dal registro delle imprese al momento di presentazione della domanda;
- ricavi, relativi all’esercizio finanziario precedente, derivanti da cessione di libri, anche usati, pari ad almeno il 70% degli incassi complessivamente dichiarati.
Come utilizzare il contributo
“Il contributo riconosciuto – conclude FiscoOggi – può essere utilizzato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del versamento (codice tributo “6894”).
L’incentivo deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito sia in quella relativa al periodo di imposta in cui la somma è utilizzata, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato e quello speso”.
Per avere istruzioni dettagliate, sul sito della Dg è disponibile la guida alla compilazione della domanda.
Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail alla casella di posta elettronica [email protected].