Di seguito un riassunto dei punti essenziali di interesse per le librerie:
I primi articoli della legge prevedono: un Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, i Patti locali per la lettura, la Capitale italiana del libro, la Promozione della lettura a scuola, le Misure per il contrasto della poverta’ educativa e culturale, le Donazioni librarie.
L’art. 8 della legge, Materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri, è quello che interessa più direttamente le librerie e prevede una sostanziale rimodulazione della vigente disciplina nazionale in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri, che possiamo riassumere, così come di seguito illustrato in sintesi:
– la vendita dei libri ai clienti finali, da chiunque sia eseguita e con qualsiasi modalità, è permessa con uno sconto non superiore al 5% del prezzo di copertina, apposto su ogni esemplare o su apposito allegato a cura dell’editore. Lo sconto diventa libero dopo i primi 20 mesi dalla data di pubblicazione e 6 mesi dall’ultimo acquisto. Questo punto essenziale, non è cambiato rispetto alla legge Levi, e prevede che si possa arrivare a sconto libero SOLO per i volumi pubblicati da più di 20 mesi E acquistati almeno da 6 mesi. Per i titoli che continuano ad essere movimentati dunque permane lo sconto 5%.
– tale limite di sconto è elevato tuttavia al 15% per i soli volumi adottati dalle Istituzioni scolastiche come libri di testo.
– entrambe dette soglie massime di sconto dovranno reputarsi estese anche alle operazioni di vendita dei libri effettuate “per corrispondenza” o tramite piattaforme digitali “via web”. Quindi vendere in libreria oppure per corrispondenza o tramite sitit e portali on-line non cambia, la legge vale per tutti i canali di vendita.
– i medesimi limiti di sconto sopra richiamati, rispettivamente del 5% in linea generale e del 15% per i soli libri di testo adottati nelle Scuole, non troveranno applicazione nei casi di vendita di libri alle Biblioteche, purché detti volumi risultino essere destinati all’uso esclusivo di tali istituzioni restandone esclusa l’ipotesi di rivendita.
– inoltre, è facoltà delle case editrici offrire sul prezzo di vendita dei propri libri, per un solo mese all’anno escluso dicembre e per ogni marchio editoriale, uno sconto non superiore al 20% del medesimo prezzo di copertina, apposto su ogni esemplare o su apposito allegato a cura dell’editore. Tale offerta è consentita in particolare nei soli mesi dell’anno che il MIBAC stabilirà con apposito Decreto, da adottare in sede di prima attuazione entro due mesi dall’entrata in vigore della nuova legge, L’offerta editoriale medesima non potrà riguardare titoli pubblicati nel semestre antecedente rispetto al mese in cui si svolga la promozione. Man mano che verranno pubblicati i decreti verranno inviati aggiornamenti.
– è tuttavia facoltà dei venditori al dettaglio non aderire a tali campagne promozionali indette dagli editori, fermo restando in ogni caso il diritto degli stessi dettaglianti di essere comunque informati ed aggiornati per l’eventuale partecipazione in condizioni di pari opportunità.
– è altresì facoltà dei punti vendita, un’unica volta l’anno e durante uno dei mesi individuati nell’ambito del predetto calendario da approvare con apposito Decreto del MIBAC, offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15%.
– è vietata qualsiasi iniziativa commerciale riconosca sconti superiori all’anzidetta soglia, ancorché preveda la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di “buoni spesa” utilizzabili contestualmente o successivamente all’acquisto dei libri sui quali detti eventuali sconti “oltre limite” siano stati accordati. Sono dunque vietate le offerte di cross merceologico che superino il valore del 5% dei libri di varia acquistati e il 15% dei libri di scolastica acquistati.
– eventi e manifestazioni culturali: con la nuova legge sono vietate le vendite con sconto superiore al 5% e questa è un’altra importante novità. Non sarà dunque più possibile vendere con sconto superiore al 5% in occasione di saloni e fiere del libro.
L’art. 9 della legge, Qualifica di «libreria di qualita’», è molto importante per le librerie di qualità, in particolare per le più attive dal punto di vista culturale:
– è prevista l’istituzione presso lo stesso MIBAC dell’”Albo delle librerie di qualità”, ove potranno iscriversi previa apposita istanza, con conseguente diritto di avvalersi dell’apposito marchio triennale, le sole Librerie – Punti vendita aventi i requisiti ad hoc che il medesimo dicastero stabilirà con apposito Decreto da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova Legge. Man mano che verranno pubblicati i decreti verranno inviati aggiornamenti.
– a tal proposito, in via preliminare, si chiarisce che l’iscrizione nell’Albo delle librerie di qualità sarà riservata alle sole librerie che esercitino in modo prevalente l’attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurino un servizio innovativo, caratterizzato dalla continuità, dalla diversificazione dell’offerta libraria e dalla realizzazione di iniziative di promozione culturale sul territorio. Si tratta dunque di librerie fisiche.
– ciò salvo restando che, in sede di definizione dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, si terrà conto tra l’altro di elementi specifici quali l’assortimento diversificato dei titoli offerti in vendita, la qualità del servizio, le attività di proposta di eventi culturali, l’adesione a “patti locali per la lettura” ove attivati e la specificità del territorio.
L’art. 10 della legge di occupa di Incentivi fiscali per le librerie, ovvero del Tax Credit che in base alla nuova legge la dotazione per il credito d’imposta è incrementata di € 3.250.000 annui a decorrere dal corrente anno 2020, il che significa che la platea delle librerie beneficiate si amplierà andando a toccare anche le librerie con fatturato superiore ai 300.000 €. E’ un punto molto importante e molto atteso dai librai collocati in Fascia 2 nel decreto relativo.